Rassegna Stampa Fiscale
Lunedì 4 Luglio 2005
servizio a cura del Dr. A. Gigliotti per OsraInForma


Studi pesanti per alcune attività

Gli studi di settore presentano il conto. E per chi svolge un’attività inclusa nei 56 strumenti di accertamento revisionati nel 2005, la richiesta del Fisco potrebbe anche essere pesante. Imprese e professionisti, in questi giorni alle prese con i conteggi per i pagamenti di Unico 2005 del 20 luglio, stanno via via prendendo coscienza del fatto che, quest’anno, il prezzo della congruità rispetto agli indici elaborati all’amministrazione finanziaria rischia di essere decisamente più salato. Il caro studi sembra viaggiare tra il 4-8% in più rispetto allo scorso anno, ma con punte anche superiori al 13% per la meccanica e l’edilizia leggera. Dall’applicazione di Gerico 2005 a una serie di imprese, a parità di dati contabili ne strutturali rispetto al 2004, emergono differenze per migliaia di euro. Per altri contribuenti, a partire da professionisti, l’effetto studi sembra essere nullo, quando non addirittura migliorativo rispetto allo scorso anno. Si tratta ovviamente di prime segnalazioni a macchia di leopardo, che non possono avere valore statistico e che richiedono una mappatura più omogenea e articolata. La stretta, se così si può chiamare, è tuttavia una sorpresa relativa. La Finanziaria 2005, infatti, portava in dote circa 2,2 miliardi di euro dall’operazione studi di settore.

Tonino Morina, Studi di settore, il conto diventa salato, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2005, pag. 21


Nuove indagini, prorogata la partenza

Partenza al rallenty per le nuove indagini finanziarie del Fisco. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate di venerdì scorso, è stato infatti disposto il differimento dell’obbligatorietà delle comunicazioni in via telematica al 1° gennaio 2006. La disciplina degli accertamenti bancari si onda per le imposte dirette sull’articolo 32, Dpr 600/1973, per l’Iva sull’articolo 51, Dpr 633/1972. Con la Finanziaria per il ’92 vennero scritte nuove regole sull’utilizzo delle presunzioni. Nel dicembre scorso, con ala Finanziaria 2005 le stesse regole sono state riviste e adattate al nuovo mercato finanziario e del credito, nonché estese ai professionisti. Le richieste di informazioni possono essere avanzate anche a Poste, fiduciarie e intermediari finanziari. Dal 1° gennaio 2006, come deciso venerdì scorso con apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria potrà chiedere in via telematica le informazioni sui contribuenti sottoposti a controllo. La contrazione a 30 giorni del termine entro cui rispondere aumenta le difficoltà operative cui vanno incontro gli operatori finanziari. L’agenzia delle entrate, recependo le indicazioni fornite dagli interessati, appare intenzionata a ritenere che l’intermediario, entro il termine dei 30 giorni, si deve limitare a rispondere in senso affermativo o meno alla richiesta formulata, ad esempio segnalando se ha effettuato operazioni con il contribuente accertato.

Benedetto Santacroce, Meno segreti allo sportello, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2005, pag. 22


Presunzione sui prelevamenti, tutela diminuita

Professionisti nel mirino del Fisco. L’amministrazione finanziaria così come previsto dalla Finanziaria 2005 può rettificare le dichiarazioni rese dai contribuenti in base ai dati e agli elementi acquisiti con le indagini bancarie. L’articolo 32 del Dpr 600/73, come modificato dalla Finanziaria 2005, introduce due tipologie di presunzioni che determinano, a carico del contribuente, l’inversione dell’onere della prova. I versamenti bancari, così come i prelevamenti, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, essendo considerati, in forza di presunzione, quali componenti positive occultate. Il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, fornendone idonea prova, che ne ha tenuto conto nella propria contabilità. La mancata giustificazione dei movimenti bancari individuati determinerà la ripresa a tassazione delle somme in base non ai singoli dati ed elementi risultanti dai conti, come previsto in precedenza, ma all’ammontare complessivamente risultante dai conti, cioè i valori per masse. Non vanno quindi sommati gli importi risultanti dai singoli righi dell’estratto conto per calcolare l’ammontare della somma da addebitare: occorre invece fare riferimento all’ammontare complessivo del conto. Le novità introdotte impongono ai professionisti: 1) di gestire separatamente i conti personali rispetto ai conti d’impresa o professionali; 2) di evitare prelievi dai conti d’impresa o professionali per cassa; 3) cercare di farsi pagare fatture e parcelle in modo distinto ovvero in modo dettagliato; 4) effettuare le operazioni di sportello sempre tramite conto.

A. Mastromatteo – B. Santacroce, Professionisti. Tutela più leggera, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2005, pag. 23


Sì all’Iva per operazioni inesistenti

Chi emette fatture per operazioni inesistenti deve corrispondere l’intero ammontare dell’Iva indicata in fattura, anche se ha successivamente emesso una nota di credito per stornare l’operazione. Viceversa chi ha ricevuto la fattura per operazioni inesistenti non può portare in detrazione l’imposta indicata nella fattura stessa, ma andrà riconosciuta validità alle note di credito ricevute. Così la Cassazione che con la sentenza 12353, depositata il 10 giugno 2005, conferma un orientamento consolidato. Nel dettaglio, queste le conseguenze relative ad operazioni inesistenti. Contribuente che emette fatture per operazioni inesistenti. Deve versare l’imposta indicata in fattura, anche se ha rettificato l’operazione emettendo una nota di credito ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972. Oltre al versamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa unica pari al 30% dell’imposta non versata (articolo 13 Dlgs n. 471/1977). Sconta le sanzioni penali di cui al Dlgs n. 74/2000. Contribuente che riceve fatture per operazioni inesistenti. Non può detrarre l’imposta indicata in fattura e se riceve una nota di credito deve corrispondere quella della eventuale nota di credito annotate. Oltre al versamento dell’imposta indebitamente detratta è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 200% dell’imposta portata in deduzione (articolo 5 Dlgs n. 471/1997). Sconta le sanzioni penali di cui al Dlgs n. 74/2000.

Renato Portale, Sì all’Iva sul contratto fasullo, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2005, pag. 27


Unico 2005 a rischio accertamenti

Unico 2005 a rischio accertamenti per le imprese in contabilità ordinaria e chiamate a fare i conti con i nuovi indicatori economici. Possibilità dell’ulteriore azione accertatrice anche in presenza di definizione con adesione e introduzione del principio di non congruità in caso di non corretto adeguamento in Unico 2005 ai fini Irap e Iva. Infine, verifica della condizione dei due periodi d’imposta su tre in caso di non congruità anche per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Con la circolare 32/E, emanata il 21 giugno dall’Agenzia delle entrate, si confermano inasprite le misure di applicazione degli studi di settore nei confronti di professionisti e  imprese in contabilità ordinaria. Le posizioni di non congruità e/o di incoerenza relative ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, potranno essere utilizzate per la selezione dei contribuenti in quanto costituiscono di per se stesse elementi di innesco per l’attività di controllo. Infine, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento a ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’Iva che sono state oggetto di tali accertamenti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e anche in presenza di intervenuta definizione in attuazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione. Per il 204, inoltre, non potranno essere effettuati accertamenti automatici per i professionisti e i comparti manifatturieri del tessile, abbigliamento e calzature.  

Leonardo Baglioni, Unico 2005 al test degli accertamenti, in Italia Oggi, 4/07/2005, pag. 6


Trasparenza e consolidato alla cassa

Il 20 luglio prossimo scadranno i termini per il versamento del saldo 2004 e del primo acconto 2005 delle imposte dirette e dell’Irap. In realtà il termine ordinario è già spirato il 20 giugno scorso, ma è concesso, come ogni anno, adempiere agli obblighi di pagamento entro 30 giorni dall’originaria scadenza con la sola maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute. In prossimità della scadenza dei termini per il versamento, particolare attenzione deve essere posta alle situazioni caratterizzate dall’adozione dei regimi di tassazione di gruppo introdotti dall’Ires, ossia il consolidato e la trasparenza. Ciò perché per tali istituti la disciplina degli acconti è particolarmente strutturata, prevedendo situazioni diverse a seconda dell’anzianità dell’adesione. Si precisa, che, con riferimento alla disciplina del consolidato nazionale, gli obblighi di versamento a saldo dell’Ires di gruppo competono esclusivamente al soggetto controllante. In tal modo, con riferimento ai consolidati avviati nel corso del periodo d’imposta 2004, i termini per il versamento del saldo dell’Ires di gruppo vanno individuati con riferimento alla situazione soggettiva di tale società. Per quanto riguarda invece il regime di trasparenza messo in atto lo scorso anno, gli obblighi di versamento sussistono in capo alle società partecipanti, alle quali vengono imputati pro quota i redditi della società partecipata. Di conseguenza , il termine per il versamento dell’Ires dovuta dalle singole società partecipanti andrà determinato in base alla situazione individuale di ciascuna società, secondo la disciplina ordinaria.

Alessandro Felicioni, Consolidato e trasparenza scocca l’ora degli acconti, in Italia Oggi, 4/07/2005, pag. 13


Si allarga il congedo parentale

Congedo per l’assistenza a disabili a maglie più larghe. Dal 23 giugno 2005, il diritto al permesso di assentarsi dal lavoro a fratelli o sorelle di soggette affetti da handicap spetta anche quando i genitori sono indisponibili (anch’essi disabili), non solo in caso di loro decesso. La novità è arrivata dalla sentenza n. 233/05 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la limitazione al diritto al congedo, contenuta nella disposizione dell’articolo 42, comma 5, del Testo unico maternità. I datori di lavoro anticipano l’indennità ai lavoratori in congedo e ne chiedono la restituzione sulla domanda contributiva mensile. Tale domanda va effettuata utilizzando il modello Dm 10/2. I datori di lavoro devono: indicare l’importo dell’indennità in uno dei righi in bianco del quadro D, el modello Dm 10/2 utilizzando il codice L070, preceduto dalla dicitura “Ing, Cong. Art. 80 legge 388/2000”; devono poi specificare il numero dei lavoratori cui si riferisce l’indennità in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello Dm 10/2 utilizzando il codice CS01 e la dicitura “Cong. Straord.”; nessun dato va riportato nelle caselle giornate, retribuzioni, e somme a debito.

Carla De Lellis, Assistenza ai disabili a maglie larghe, in Italia Oggi, 4/07/2005, pag. 15


Ammortamenti ridotti, ma non troppo

Ammortamenti ridotti ma non troppo. La deducibilità delle quote di ammortamento deve essere valutata in conformità ai principi generali che presiedono alla determinazione del reddito di impresa. A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma fiscale e in particolare all’avvenuta abrogazione del quarto comma dell’art. 67 si è posto il più ampio problema di determinazione se tale abrogazione valesse in qualche modo a legittimare metodi di calcolo ampiamente discrezionali da parte del contribuente ovvero se tale discrezionalità dovesse comunque essere esercitata nell’ambito dei più generali principi di determinazione del reddito di impresa. Questa seconda interpretazione è stata ribadita con la risoluzione n. 78/E del 17 giugno 2005 che limita fortemente l’utilizzo delle variazioni in diminuzione per ridurre dai redditi futuri il minore ammontare degli ammortamenti non dedotti in precedenza.

Francesco Pau, Fisco, per la deducibilità stop agli ammortamenti light, in Italia Oggi, 4/07/2005, pag. 22